DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega al Governo per l'emanazione di un testo
unico in materia di trattamento dei dati personali;
Visto l'articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2002);
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Vista la direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla tutela
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati;
Vista la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al
trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro
per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli
affari esteri e delle comunicazioni;
Emana il seguente decreto legislativo:
Parte I - Disposizioni generali
TITOLO I - Principi generali
Articolo 1 - Diritto alla protezione dei dati personali
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.
Articolo 2 - Finalità
1. Il presente testo unico, di seguito denominato «codice», garantisce che il trattamento dei dati personali
si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con
particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali.
2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e
delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia
delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli
obblighi da parte dei titolari del trattamento.
(omissis)
Articolo 4 - Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
-
a) «trattamento»: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza
l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la
distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
-
b) «dato personale»: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica,
ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi
altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
-
c) «dati identificativi»: i dati personali che permettono l'identificazione diretta
dell'interessato;
-
d) «dati sensibili»: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
-
e) «dati giudiziari»: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo
3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o
la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
-
f) «titolare»: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le
decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti
utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
-
g) «responsabile»: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
-
h) «incaricati»: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal
titolare o dal responsabile;
-
i) «interessato»: la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si
riferiscono i dati personali;
-
l) «comunicazione»: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati
diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e
dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
-
m) «diffusione»: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
-
n) «dato anonimo»: il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere
associato ad un interessato identificato o identificabile;
-
o) «blocco»: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra
operazione del trattamento;
-
p) «banca di dati»: qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o
più unità dislocate in uno o più siti;
-
q) «Garante»: l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996,
n. 675.
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:
-
a) «comunicazione elettronica»: ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero
finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le
informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio
di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente,
identificato o identificabile;
-
b) «chiamata»: la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico,
che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
-
c) «reti di comunicazione elettronica»: i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di
commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a
mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici...;
-
d) «rete pubblica di comunicazioni»: una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata
interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
-
e) «servizio di comunicazione elettronica»: i servizi consistenti esclusivamente o
prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche...;
-
f) «abbonato»: qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un
contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica...;
-
g) «utente»: qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
-
h) «dati relativi al traffico»: qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della
trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
-
i) «dati relativi all'ubicazione»: ogni dato trattato in una rete di comunicazione
elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente...;
-
l) «servizio a valore aggiunto»: il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi
al traffico o dei dati relativi all'ubicazione...;
-
m) «posta elettronica»: messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi
attraverso una rete pubblica di comunicazione...
3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:
-
a) «misure minime»: il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative,
logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione
ai rischi previsti nell'articolo 31;
-
b) «strumenti elettronici»: gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque
dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
-
c) «autenticazione informatica»: l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure
per la verifica anche indiretta dell'identità;
-
d) «credenziali di autenticazione»: i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da
questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
-
e) «parola chiave»: componente di una credenziale di autenticazione associata ad una
persona ed a questa nota...;
-
f) «profilo di autorizzazione»: l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una
persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere...;
-
g) «sistema di autorizzazione»: l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano
l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi...
4. Ai fini del presente codice si intende per:
-
a) «scopi storici»: le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure,
fatti e circostanze del passato;
-
b) «scopi statistici»: le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati
statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;
-
c) «scopi scientifici»: le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo
sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.
Articolo 5 - Oggetto ed àmbito di applicazione
1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da
chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel
territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati
nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici...
3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto
all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla
diffusione...
Articolo 6 - Disciplina del trattamento
1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto
previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative della Parte II.
(omissis)
Articolo 20 - Principi applicabili al trattamento di dati sensibili
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di
operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i
tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di
dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento...
3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono
richiedere al Garante l'individuazione delle attività...
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata
periodicamente.
Articolo 21 - Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse
pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.
(omissis)
Articolo 26 - Garanzie per i dati sensibili
1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e
previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice,
nonché dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni,
decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto...
3. Il comma 1 non si applica al trattamento:
- a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose...
-
b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria...
4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del
Garante:
- a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro...
-
b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo...
-
c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla
legge 7 dicembre 2000, n. 397...
-
d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento
o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro...
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
(omissis)
Articolo 72 - Rapporti con enti di culto
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative allo
svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose.